Risposta AE 1/2026 – Imposta di bollo sui contratti d’appalto pubblici

Risposta AE 1/2026 – Imposta di bollo sui contratti d’appalto pubblici: chiarimenti operativi

Il 16 gennaio 2026 l’Agenzia delle Entrate ha pubblicato la Risposta alla consulenza giuridica n. 1/2026, fornendo importanti chiarimenti su un punto di particolare rilevanza per stazioni appaltanti, enti pubblici e operatori economici: l’applicabilità dell’imposta di bollo nei contratti di appalto pubblici, soprattutto in relazione a quelli formalmente esclusi dal nuovo Codice dei contratti pubblici.


📌 Qual è il quesito della consulenza?

Il dubbio sottoposto all’Agenzia riguardava contratti di servizi affidati tra amministrazioni o enti pubblici in presenza di un diritto esclusivo (rif. art. 56, comma 1, lett. a) del D.Lgs. 36/2023), cioè situazioni in cui il Codice dei contratti pubblici esclude esplicitamente l’applicazione delle norme ordinarie sulle procedure di gara.

La domanda concreta era:
👉 se tali contratti, pur esclusi dalle procedure ordinarie del Codice, debbano comunque assoggettarsi alla disciplina semplificata dell’imposta di bollo prevista per gli appalti pubblici.


📜 Il quadro normativo di riferimento

Per comprendere la portata del chiarimento è utile richiamare brevemente le norme coinvolte:

📍 D.P.R. 642/1972 – disciplina generale

Il D.P.R. sul bollo stabilisce che l’imposta si applica su una vasta serie di atti, fra cui scritture private che formano prove di rapporti giuridici, con calcolo secondo la tariffa allegata.

📍 D.Lgs. 36/2023 – Codice dei contratti pubblici

L’articolo 18, comma 10, del nuovo Codice ha introdotto una disciplina specifica e semplificata per l’imposta di bollo sui contratti d’appalto pubblici, prevedendo che:

  • il bollo sia dovuto dall’appaltatore;
  • sia versato una tantum al momento della stipula;
  • sia calcolato in proporzione al valore del contratto secondo la tabella dell’allegato I.4.

Questa disciplina ha natura sostitutiva rispetto alla normativa ordinaria del D.P.R. n. 642/1972 per quanto riguarda gli atti e documenti della procedura di selezione ed esecuzione del contratto.


📌 Cosa chiarisce la Risposta AE 1/2026?

L’Agenzia delle Entrate ha precisato che:

✔️ I contratti esclusi dal Codice non sono estranei alla disciplina del bollo

Il fatto che alcune tipologie di contratti (ad esempio quelli affidati tra stazioni appaltanti in virtù di un diritto esclusivo) siano formalmente escluse dalle procedure ordinarie del Codice non comporta che essi siano completamente fuori dalla disciplina del nuovo Codice dei contratti pubblici.

In altri termini, tali contratti continuano a:

  • rispettare i principi generali del Codice (concorrenza, trasparenza, imparzialità);
  • rientrare nell’ambito di vigilanza dell’ANAC;
  • essere considerati contratti pubblici anche se proceduralmente speciali.

✔️ Consequenzialmente, si applica il regime semplificato dell’art. 18

Poiché i contratti in questione restano parte della “galassia” dei rapporti negoziali pubblici, l’Agenzia ritiene che essi debbono assoggettarsi all’imposta di bollo semplificata prevista dal Codice (articolo 18, comma 10).


📊 Come funziona l’imposta di bollo “una tantum”?

Secondo l’articolo 18, comma 10, e l’allegato I.4 del Codice dei contratti pubblici:

✅ L’imposta di bollo si versa una sola volta al momento della stipula del contratto.
✅ È proporzionale al valore del contratto in base a scaglioni crescenti (es. esenzione sotto € 40.000, importi crescenti fino a percentuali più elevate per contratti di valore maggiore).
✅ Il versamento ha effetto sostitutivo dell’imposta di bollo ordinaria su tutti gli atti e documenti della procedura e dell’esecuzione (esclusi adempimenti contabili come fatture, note, ecc.).


📌 Quali sono le implicazioni pratiche?

📍 Uniformità di trattamento

La risposta dell’Agenzia permette di superare incertezze interpretative potenzialmente rilevanti: anche per contratti formalmente esclusi dalle regole del Codice, non si torna alla disciplina ordinaria del D.P.R. 642/1972, ma si mantiene il regime semplificato “una tantum” previsto dal Codice.

📍 Riduzione di adempimenti

L’estensione del regime semplificato contribuisce a una maggiore certificazione degli adempimenti fiscali, evitando calcoli e versamenti multipli o più onerosi legati a bollo ordinario su singoli atti della procedura.

📍 Chiarezza per operatori e stazioni appaltanti

Dal punto di vista operativo, la risposta fornisce uno criterio certo di applicazione dell’imposta di bollo anche per fattispecie complicate, riducendo il rischio di errori o contenziosi.


🧠 Conclusioni

La Risposta AE 1/2026 rappresenta un importante passo di chiarimento interpretativo in materia di imposta di bollo sui contratti d’appalto pubblici. Anche per quei contratti che il Codice dei contratti pubblici considera “esclusi” sotto il profilo procedurale, la disciplina semplificata dell’imposta di bollo si applica secondo le regole dell’art. 18, comma 10 del D.Lgs. 36/2023.

Per stazioni appaltanti, enti e operatori economici si tratta quindi di un riferimento operativo utile per correttezza fiscale, uniformità di trattamento e semplificazione degli adempimenti connessi alla stipula dei contratti pubblici.

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